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Document 62016TN0089

    Causa T-89/16 P: Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 da Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015, cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14, Clarke e a./EUIPO

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/32


    Impugnazione proposta il 26 febbraio 2016 da Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns e Elisavet Papathanasiou avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 15 dicembre 2015, cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14, Clarke e a./EUIPO

    (Causa T-89/16 P)

    (2016/C 145/39)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrenti: Nicole Clarke (Alicante, Spagna), Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) e Elisavet Papathanasiou (Alicante) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

    Controinteressato nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015 nelle cause riunite F-101/14, F-102/14 e F-103/14;

    statuire conformemente alle conclusioni delle ricorrenti nei detti procedimenti;

    condannare l’EUIPO al pagamento delle spese complessive di giudizio, quindi quelle dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e quelle del procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione della clausola di risoluzione contenuta nei contratti di lavoro delle ricorrenti, nonché dei «protocolli di riassunzione» stipulati di volta in volta tra l’EUIPO e le ricorrenti, nella misura in cui i concorsi in questione non costituiscono i «prossimi» concorsi ai sensi della succitata clausola.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione della clausola di risoluzione contenuta nei contratti di lavoro delle ricorrenti, nella misura in cui i concorsi in questione non fanno riferimento al settore specifico della «proprietà industriale», menzionato nella suddetta clausola, e non possono pertanto prevedere l’applicazione della stessa.

    Nell’ambito del primo e del secondo motivo di ricorso, le ricorrenti contestano al Tribunale della funzione pubblica (in prosieguo: il «TFP») di aver disconosciuto, nella sentenza impugnata, il tenore letterale, la ratio e lo scopo, nonché l’orizzonte temporale e l’applicabilità ratione temporis della clausola di risoluzione.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 8, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»)

    Le ricorrenti sostengono al riguardo che, nella sentenza impugnata, il TFP avrebbe misconosciuto che i «protocolli di riassunzione», firmati dalle ricorrenti e dall’EUIPO, avrebbero indicato, rispettivamente, come accordo contrattuale almeno una seconda proroga del contratto di lavoro delle ricorrenti la quale, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del RAA, avrebbe comportato la validità a tempo indeterminato di tali contratti.

    4.

    Quarto motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione del principio di sollecitudine e del principio del legittimo affidamento.

    In proposito le ricorrenti addebitano al TFP di avere erroneamente fatto riferimento alla data della riassunzione e non a quella della sottoscrizione della clausola di risoluzione ai fini della valutazione se l’EUIPO abbia adempiuto il proprio obbligo di sollecitudine o abbia violato il principio del legittimo affidamento indicendo un concorso, decisivo per il futuro professionale delle ricorrenti, solo nove anni dopo la firma della clausola in questione.


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