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Document 62016TN0053

    Causa T-53/16: Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/30


    Ricorso proposto il 5 febbraio 2016 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

    (Causa T-53/16)

    (2016/C 145/37)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare gli articoli 1, 4, 5, e 6 della decisione della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all’aiuto di Stato SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN), che dichiara che la Ryanair e l’Airport Marketing Services hanno ricevuto aiuti di Stato illegittimi, incompatibili con il mercato interno, mediante una serie di accordi riguardanti l’aeroporto di Nîmes-Garons; e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non ha concesso alle ricorrenti l’accesso al fascicolo d’indagine e non le ha messe in grado di esprimere in modo effettivo le loro osservazioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente imputato allo Stato le misure in discussione.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto che le risorse della Veolia Transport Aéroport de Nîmes (VTAN), uno dei gestori dell’aeroporto, fossero risorse statali.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione non ha applicato correttamente il criterio dell’investitore che opera in un’economia di mercato. La Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa, la quale avrebbe portato a rilevare l’insussistenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. In subordine, le ricorrenti deducono che la Commissione non ha attribuito un valore adeguato ai servizi di marketing, ha erroneamente respinto le ragioni alla base della decisione dell’aeroporto di acquistare tali servizi, ha erroneamente escluso la possibilità che una parte dei servizi di marketing fosse stata acquistata per ragioni d’interesse generale, ha erroneamente ritenuto che il gestore aeroportuale, il Syndicat Mixte pour l’aménagement et le dévelopment de l’aéroport de Nîmes — Alès — Camargue — Cévennes (SMAN), ed il suo appaltatore privato VTAN fossero un’unica entità, ha basato le proprie conclusioni su dati incompleti e inadeguati per il calcolo della redditività dell’aeroporto, ha ignorato le esternalità di rete che l’aeroporto poteva attendersi di ricavare dal proprio rapporto con la Ryanair e ha omesso di confrontare i dati forniti dall’aeroporto con quelli generalmente riferibili ad un aeroporto medio gestito in modo efficiente . In ogni caso, anche se ci fosse stato un vantaggio per le ricorrenti, la Commissione non è stata in grado di dimostrare che il vantaggio fosse selettivo.

    5.

    Quinto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ed un errore di diritto per aver dichiarato che l’aiuto alla Ryanair e all’Airport Marketing Services era equivalente alle perdite marginali complessive dell’aeroporto (così come calcolate dalla Commissione) invece che agli effettivi vantaggi per la Ryanair e l’Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto valutare in che misura i presunti vantaggi siano stati effettivamente trasferiti ai passeggeri di Ryanair. Inoltre, la Commissione non ha quantificato il vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe beneficiato grazie al presunto aiuto e non ha spiegato adeguatamente perché il recupero dell’importo dell’aiuto specificato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente all’erogazione dell’aiuto.


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