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Document 62016CN0613
Case C-613/16: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Köln (Germany) lodged on 28 November 2016 — Juhler Holding A/S v Bundeszentralamt für Steuern
Causa C-613/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern
Causa C-613/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern
GU C 104 del 3.4.2017, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-613/16)
(2017/C 104/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Juhler Holding A/S
Resistente: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (divenuto l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, scorporata a lungo termine come società di partecipazione all’interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili, qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
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2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE (1), osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, scorporata a lungo termine come società di partecipazione all’interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili, qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e
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(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).