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Document 62016CN0613

    Causa C-613/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

    GU C 104 del 3.4.2017, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/25


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 28 novembre 2016 — Juhler Holding A/S/Bundeszentralamt für Steuern

    (Causa C-613/16)

    (2017/C 104/37)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: Juhler Holding A/S

    Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 48 CE (divenuto l’articolo 49 in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE), osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, scorporata a lungo termine come società di partecipazione all’interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

    qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

    1)

    l’intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

    2)

    nell’esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10 % dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, laddove la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall’amministrazione di beni economici), oppure

    3)

    la società madre non residente non partecipi all’attività economica generale attraverso un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

    mentre alle società di partecipazione residenti venga concessa l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale senza tener conto delle summenzionate condizioni.

    2)

    Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE (1), osti a una disposizione tributaria nazionale come quella oggetto del procedimento principale che neghi a una società madre non residente, scorporata a lungo termine come società di partecipazione all’interno di un gruppo avente sede e operante attivamente nel suo Stato di stabilimento, l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

    qualora sia riconducibile a persone cui il rimborso o l’esenzione non spetterebbero se avessero maturato i redditi direttamente e

    1)

    l’intervento della società madre non residente non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure

    2)

    nell’esercizio di riferimento, la società madre non residente non consegua più del 10 % dei propri ricavi lordi complessivi dalla propria attività commerciale (condizione questa non ricorrente, in particolare, laddove la società non residente tragga i propri ricavi lordi dall’amministrazione di beni economici), oppure

    3)

    la società madre non residente non partecipi all’attività economica generale attraverso un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

    mentre alle società di partecipazione residenti venga concessa l’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale senza tener conto delle summenzionate condizioni.


    (1)  Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6).


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