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Document 62016CN0522

    Causa C-522/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 ottobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

    GU C 86 del 20.3.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 86/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 7 ottobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

    (Causa C-522/16)

    (2017/C 086/06)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti

    Ricorrente: A

    Resistente: Staatssecretaris van Financiën

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 62 del CDC (1) [codice doganale comunitario], in combinato disposto con gli articoli 205, 212, 216, 217 e 218 del regolamento d’applicazione (2), e il disposto dei regolamenti (CEE) nn. 2777/75 (3) e 1484/95 (4) debbano essere interpretati nel senso che rientrano tra i dati in base ai quali viene redatta la dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del CDC, anche i documenti da presentare alle autorità doganali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95.

    2)

    Se l’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, del CDC debba essere interpretato nel senso che tra le persone responsabili deve essere compresa anche la persona fisica che non è concretamente l’autore dell’atto descritto in detto comma («fornire i dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana») né può essere considerata responsabile per detta azione come incaricato, ma che è strettamente e consapevolmente coinvolta nell’ideazione e nella costituzione di una struttura di società e flussi commerciali nel cui ambito successivamente (ad opera di altri) sono stati «forniti i dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana».

    3)

    Se la condizione «che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della erroneità dei dati necessari alla stesura della dichiarazione in dogana», posta all’articolo 201, paragrafo 3, secondo comma, CDC, debba essere interpretata nel senso che le persone giuridiche e fisiche che sono esperti operatori commerciali non sono considerate responsabili per i dazi addizionali dovuti a causa dell’abuso di diritto, ove abbiano concretamente messo a punto una struttura di transazioni al fine di eludere dazi addizionali solo dopo che rinomati specialisti nel settore del diritto doganale hanno confermato che siffatta struttura era accettabile sotto il profilo giuridico e fiscale.

    4)

    Se l’articolo 221, paragrafo 4, del CDC debba essere interpretato nel senso che il termine di tre anni non viene sospeso in una situazione in cui, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 221, paragrafo 3, primo comma, CDC, si stabilisce che i dazi all’importazione esigibili ai sensi dell’articolo 201 CDC a seguito della presentazione di una dichiarazione in dogana per l’immissione delle merci in libera pratica non sono stati precedentemente imposti a causa della comunicazione nella dichiarazione di dati erronei o incompleti.

    5)

    Se i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 221 del CDC debbano essere interpretati nel senso che, allorché per una dichiarazione di importazione a un debitore doganale è stata fatta una comunicazione dei dazi dovuti avverso la quale detto debitore ha presentato ricorso a termini dell’articolo 243 CDC, per la medesima dichiarazione doganale le autorità doganali possono procedere al recupero a posteriori dei dazi dovuti in dogana ad integrazione di tale comunicazione che ha formato l’oggetto di un ricorso giurisdizionale, senza riguardo al disposto dell’articolo 221, paragrafo 4, del CDC.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU 1975, L 282, pag. 77).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU 1995, L 145, pag. 47).


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