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Document 62016CN0448

Causa C-448/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

GU C 428 del 21.11.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'11 agosto 2016 — Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum L.A.M. S.A.

(Causa C-448/16)

(2016/C 428/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan

Resistente: Air Nostrum L.A.M. S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 (1) del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale debba essere interpretato nel senso che la nozione «in materia contrattuale» includa anche il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 29[5]/91, fatto valere nei confronti di un vettore aereo operativo che non sia controparte contrattuale del passeggero interessato

2)

Ove l’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 trovi applicazione:

se, nel caso di trasporto di persone effettuato in due voli senza significativa permanenza nell’aeroporto di scalo, la destinazione finale del passeggero debba essere considerata quale luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 44/2001, anche qualora il diritto a compensazione pecuniaria fatto valere ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sia fondato su un problema manifestatosi nella prima tratta e l’azione giudiziaria sia proposta nei confronti del vettore aereo operativo del primo volo che non è controparte del contratto di trasporto.


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12, pag. 1.

(2)  GU L 46, pag. 1.


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