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Document 62016CN0044

    Causa C-44/16 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/18


    Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.

    (Causa C-44/16 P)

    (2016/C 145/23)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente la sentenza impugnata;

    annullare integralmente il regolamento impugnato (1); e

    condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    La Dyson sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto:

    i.

    In primo luogo, qualificando in modo inesatto come errore manifesto il motivo dedotto dalla Dyson vertente sul difetto di competenza giuridica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE (2);

    ii.

    In secondo luogo, interpretando erroneamente la portata dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE;

    iii.

    In terzo luogo, violando i diritti della difesa della Dyson in relazione a fatti sui quali essa non ha avuto l’opportunità di fornire il suo punto di vista;

    iv.

    In quarto luogo, distorcendo e/o non prendendo in considerazione prove rilevanti;

    v.

    In quinto luogo, violando l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in quanto non ha fornito i motivi che lo hanno portato a: (i) qualificare il criterio giuridico applicabile come errore manifesto; (ii) ritenere che i dati forniti dalla Dyson fossero «troppo speculativi»; (iii) pretendere di far riferimento a una parte non specificata di una «valutazione d’impatto» non identificata; e (iv) non prendere in considerazione la prova della riproducibilità fornita dalla Dyson; e

    vi.

    In sesto luogo, applicando erroneamente il criterio giuridico della parità di trattamento.

    La Dyson chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, annullando il regolamento della Commissione (UE) n. 665/2013 («regolamento impugnato») in quanto dispone di sufficienti elementi per pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate in primo grado.


    (1)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).


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