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Document 62016CN0044
Case C-44/16 P: Appeal brought on 25 January 2016 by Dyson Ltd against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 11 November 2015 in Case T-544/13: Dyson Ltd v European Commission
Causa C-44/16 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.
Causa C-44/16 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.
GU C 145 del 25.4.2016, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/18 |
Impugnazione proposta il 25 gennaio 2016 dalla Dyson Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 novembre 2015, causa T-544/13, Dyson Ltd/Commissione europea.
(Causa C-44/16 P)
(2016/C 145/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dyson Ltd (rappresentanti: E. Batchelor, M. Healy, solicitors, F. Carlin, barrister, A. Patsa, advocate)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza impugnata; |
— |
annullare integralmente il regolamento impugnato (1); e |
— |
condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dyson in relazione al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
La Dyson sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto:
i. |
In primo luogo, qualificando in modo inesatto come errore manifesto il motivo dedotto dalla Dyson vertente sul difetto di competenza giuridica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE (2); |
ii. |
In secondo luogo, interpretando erroneamente la portata dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE; |
iii. |
In terzo luogo, violando i diritti della difesa della Dyson in relazione a fatti sui quali essa non ha avuto l’opportunità di fornire il suo punto di vista; |
iv. |
In quarto luogo, distorcendo e/o non prendendo in considerazione prove rilevanti; |
v. |
In quinto luogo, violando l’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia in quanto non ha fornito i motivi che lo hanno portato a: (i) qualificare il criterio giuridico applicabile come errore manifesto; (ii) ritenere che i dati forniti dalla Dyson fossero «troppo speculativi»; (iii) pretendere di far riferimento a una parte non specificata di una «valutazione d’impatto» non identificata; e (iv) non prendere in considerazione la prova della riproducibilità fornita dalla Dyson; e |
vi. |
In sesto luogo, applicando erroneamente il criterio giuridico della parità di trattamento. |
La Dyson chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, annullando il regolamento della Commissione (UE) n. 665/2013 («regolamento impugnato») in quanto dispone di sufficienti elementi per pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate in primo grado.
(1) Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU L 192, pag. 1).
(2) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1).