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Document 62016CA0365

    Causa C-365/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association française des entreprises e a./Ministre des finances et des comptes publics (Rinvio pregiudiziale — Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 2011/96/UE — Prevenzione della doppia imposizione — Contributo aggiuntivo del 3 % all’imposta sulle società)

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/18


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Association française des entreprises e a./Ministre des finances et des comptes publics

    (Causa C-365/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi - Direttiva 2011/96/UE - Prevenzione della doppia imposizione - Contributo aggiuntivo del 3 % all’imposta sulle società))

    (2017/C 239/24)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, già GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

    Convenuto: Ministre des finances et des comptes publics

    Dispositivo

    L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società.


    (1)  GU C 335 del 12.9.2016.


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