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Document 62015TA0515

    Causa T-515/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Almaz-Antey/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive — Proporzionalità — Errore di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali»)

    GU C 392 del 29.10.2018, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/21


    Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Almaz-Antey/Consiglio

    (Causa T-515/15) (1)

    ((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive - Proporzionalità - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti fondamentali»))

    (2018/C 392/24)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp., già OAO Concern PVO Almaz-Antey (Mosca, Russia) (rappresentanti: A. Haak, C. Stumpf e M. Brüggemann, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. P. Hix e P. Mahnič, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2015, L 157, pag. 50), in secondo luogo, della lettera del Consiglio, del 31 luglio 2015, in cui quest’ultimo ha dichiarato che la ricorrente doveva rimanere sottoposta alle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2015, L 334, pag. 22), e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2016, L 178, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto

    2)

    La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese.


    (1)  GU C 371 del 9.11.2015.


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