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Document 62015CN0266

Causa C-266/15 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2015 dalla Central Bank of Iran avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-563/12, Central Bank of Iran/Consiglio dell'Unione europea

GU C 294 del 7.9.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/25


Impugnazione proposta il 3 giugno 2015 dalla Central Bank of Iran avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015, causa T-563/12, Central Bank of Iran/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/15 P)

(2015/C 294/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Central Bank of Iran (rappresentanti: M. Lester e Z. Al-Rikabi, Barristers)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale pronunciata il 25 marzo 2015 nella causa T-563/12;

annullare le misure controverse nella parte in cui si applicano alla ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Central Bank of Iran impugna la sentenza del Tribunale, causa T-563/2012, del marzo 2015, che respinge il ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente avverso il suo inserimento nella decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2). La ricorrente, a sostegno della sua impugnazione, deduce quattro motivi.

Motivo A: Il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che il Consiglio aveva correttamente valutato se fosse stato soddisfatto qualcuno dei criteri per l’inserimento nelle misure controverse

Il Tribunale ha commesso un errore nell’assimilare i servizi forniti dalla ricorrente in forza della legge monetaria e finanziaria dell’Iran al «sostegno finanziario» al Governo iraniano ai sensi del pertinente criterio di designazione. I servizi forniti dalla ricorrente quale banca centrale, come la gestione dei conti e le operazioni di compensazione, non costituiscono un «sostegno finanziario» di un’importanza qualitativa e quantitativa tale da consentire al Governo dell’Iran di perseguire un programma nucleare. Se interpretati in maniera corretta e proporzionata, infatti, tali servizi non costituiscono in alcun modo un «sostegno finanziario».

Motivo B: il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il Consiglio aveva rispettato il suo obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE

L’esistenza della legge monetaria e finanziaria dell’Iran, che indica le funzioni ed i poteri della ricorrente quale banca centrale dell’Iran, non chiarisce — contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale — cosa intenda il Consiglio per «sostegno finanziario» nella motivazione. Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che il Consiglio non era tenuto a fornire le ragioni concrete e specifiche che spiegassero come ed in quali modi avesse ritenuto che la ricorrente avesse fornito tale sostegno al Governo dell’Iran.

Motivo C: Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che i diritti della difesa della ricorrente erano stati rispettati

Il Tribunale ha commesso un errore anche nel dichiarare che il Consiglio aveva rispettato i diritti della difesa della ricorrente. Il Consiglio ha omesso di fornire qualsiasi prova prima di decidere di inserire nuovamente la ricorrente. Il Tribunale ha commesso un errore nel consentire al Consiglio di integrare la motivazione facendo riferimento alle disposizioni della legge monetaria e finanziaria dell’Iran, le quali — contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza del Tribunale — non erano chiaramente indicate nella motivazione. La ricorrente è stata privata della conoscenza degli argomenti fatti valere contro di lei e non ha potuto predisporre una difesa adeguata.

Motivo D: Il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il motivo della ricorrente secondo il quale il Consiglio aveva violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il suo diritto alla tutela della proprietà e della reputazione

Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che l’inserimento della ricorrente è sproporzionato in quanto ha causato gravi difficoltà alla ricorrente ed al popolo iraniano, non ha alcun impatto sulle fonti di reddito del Governo iraniano, e non contribuirà all’obiettivo di costringere il Governo dell’Iran ad arrestare lo sviluppo del suo programma di proliferazione nucleare.


(1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).


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