EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0733

Causa T-733/14: Ricorso proposto il 18 ottobre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

GU C 16 del 19.1.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/42


Ricorso proposto il 18 ottobre 2014 — European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Parlamento

(Causa T-733/14)

(2015/C 016/66)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Veletsanou e M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata del Parlamento, del 18 settembre 2014, D(2014)38802, con cui il Parlamento ha respinto l’offerta delle ricorrenti per quanto riguarda il lotto 3, nell’ambito della procedura di gara aperta n. 2014/S 066 111912, denominata «PE/ITEC-ITS14 — External provision of IT services»; e

condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quanto segue:

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata, alla norma dell’articolo 263 TFUE, per la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Parlamento, poiché quest’ultimo ha fornito una motivazione insufficiente per quanto attiene all’offerta tecnica delle ricorrenti, con la quale esse hanno partecipato alla gara controversa.

Le ricorrenti sostengono che la motivazione fornita per il punteggio assegnato alla loro offerta tecnica nonché a quella degli altri offerenti per il lotto 3 della gara controversa, per quanto riguarda alcuni dei sotto-criteri di aggiudicazione, non dà loro la possibilità di comprendere né le ragioni del punteggio assegnato alla loro offerta né le caratteristiche e i vantaggi delle offerte degli altri offerenti. Le ricorrenti affermano che, se avessero a disposizione una motivazione sufficiente del punteggio assegnato alla loro offerta tecnica, potrebbero sostenere meglio la propria difesa.

Le ricorrenti affermano anche che il Parlamento non si è attenuto ai documenti contrattuali (il capitolato d’oneri e le istruzioni supplementari), dallo stesso predisposti, in ordine al metodo di valutazione delle offerte economiche degli offerenti e che sono vincolanti per il medesimo. In tal modo, il Parlamento ha violato anche il regolamento finanziario ed il relativo regolamento di esecuzione, in forza dei quali l’amministrazione aggiudicatrice conduce la procedura di gara conformemente ai documenti contrattuali e nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione.


Top