Vyberte si experimentálne prvky, ktoré chcete vyskúšať

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 62014TN0498

    Causa T-498/14: Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione

    GU C 329 del 22.9.2014, s. 20 – 20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 329/20


    Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Deutsche Umwelthilfe/Commissione

    (Causa T-498/14)

    2014/C 329/28

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Klinger e R. Geulen)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione;

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quanto segue.

    Domanda di accesso alla corrispondenza scritta tra la Commissione europea e le imprese Honeywell e DuPont, ovvero i costruttori di automobili, in merito al nuovo gas refrigerante R1234yf:

    Il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il diritto di informazione che gli deriva dall’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1). Ai sensi di detta disposizione, occorre consentire l’accesso ai documenti delle istituzioni ogniqualvolta riguardino emissioni nell’ambiente. L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 conterrebbe una presunzione de iure secondo cui l’interesse alla divulgazione delle informazioni prevale su quello alla tutela delle imprese.

    Il ricorrente fa inoltre valere che l’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 costituisce una regola di interpretazione espressa dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2). L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1367/2006 modificherebbe il tenore del regolamento n. 1049/2001 per il caso che i documenti riguardino emissioni nell’ambiente. I documenti denegati potrebbero contenere informazioni sui gas refrigeranti R1234yf e R134a, nocivi alla salute e al clima, mentre dalle osservazioni, valutazioni e proposte dei costruttori di automobili e dei produttori di gas refrigeranti in merito all’impiego di tali prodotti chimici potrebbe essere ricavata la quantità di emissioni di fluoruro di idrogeno tossico.

    In subordine, il ricorrente fa valere che l’accesso ai documenti richiesti dovrebbe essere accordato sul fondamento già dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. L’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di detto regolamento non sarebbe applicabile. Peraltro, sussisterebbe un interesse superiore alla consultazione dei documenti, data l’ampiezza considerevole dei rischi per la salute connessi all’impiego del gas refrigerante.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


    Začiatok