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Document 62014TA0436

Causa T-436/14: Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità»)

GU C 121 del 18.4.2017, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/25


Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio

(Causa T-436/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»))

(2017/C 121/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisone del Consiglio di mantenere il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), modificata dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 (GU 2011, L 136, pag. 65), e nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Neka Novin Co., Private Joint Stock sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Consiglio sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 253 del 4.8.2014.


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