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Document 62014TA0436
Case T-436/14: Judgment of the General Court of 7 March 2017 — Neka Novin v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Maintenance of the applicant’s name on the list of persons concerned — Error of law — Manifest error of assessment — Proportionality)
Causa T-436/14: Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità»)
Causa T-436/14: Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità»)
GU C 121 del 18.4.2017, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/25 |
Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio
(Causa T-436/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle persone interessate - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»))
(2017/C 121/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisone del Consiglio di mantenere il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), modificata dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 (GU 2011, L 136, pag. 65), e nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Neka Novin Co., Private Joint Stock sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
Il Consiglio sopporterà la metà delle proprie spese. |