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Document 62014CN0482

    Causa C-482/14: Ricorso proposto il 30 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    GU C 16 del 19.1.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 16/17


    Ricorso proposto il 30 ottobre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-482/14)

    (2015/C 016/27)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls, J. Hottiaux e T. Maxian Rusche, agenti)

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

    1.

    La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE (1) (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE), per aver autorizzato che fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria potessero essere trasferiti a servizi di trasporto.

    2.

    La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE), per aver omesso di garantire che il rispetto del divieto di trasferire fondi pubblici destinati alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria a servizi di trasporto potesse essere controllato mediante il tipo di contabilità.

    3.

    La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE), per aver omesso di garantire che i diritti di utilizzo dell’infrastruttura potessero essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento dell’attività imprenditoriale del gestore dell’infrastruttura.

    4.

    La Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE (articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 91/440/CEE), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 (2), per aver omesso di garantire che i fondi pubblici destinati alla fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri fossero indicati separatamente nelle fatture corrispondenti.

    5.

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere quanto segue:

    La Germania consentirebbe che il gruppo Deutsche Bahn, grazie ad accordi di trasferimento di utili, utilizzi entrate del gestore dell’infrastruttura ferroviaria sotto forma di diritti di utilizzo dell’infrastruttura e di fondi pubblici per finalità diverse dalla gestione dell’infrastruttura. Tali fondi potrebbero essere utilizzati, segnatamente, per servizi di trasporto, il che non sarebbe conforme agli articoli 6, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

    Inoltre, la contabilità dei gestori dell’infrastruttura non permetterebbe di controllare il divieto di trasferimento di fondi pubblici ai servizi di trasporto. La Germania lo consentirebbe, il che sarebbe contrario all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

    Infine, la Germania non garantirebbe che i fondi pubblici destinati alla fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri vengano indicati separatamente nelle fatture corrispondenti, il che contrasterebbe con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, nonché con l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007.


    (1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).


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