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Document 62014CA0292

    Causa C-292/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e a. (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 80/987/CEE — Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Ambito di applicazione — Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo — Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo — Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva — Articolo 1, paragrafo 2 — Allegato, punto II, A — Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero — Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987)

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/6


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Elliniko Dimosio/Stefanos Stroumpoulis e a.

    (Causa C-292/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 80/987/CEE - Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Ambito di applicazione - Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo - Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo - Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo - Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva - Articolo 1, paragrafo 2 - Allegato, punto II, A - Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all’estero - Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla direttiva 80/987))

    (2016/C 145/06)

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Symvoulio tis Epikrateias

    Parti

    Ricorrente: Elliniko Dimosio

    Convenuti: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou e Apostolos Chatzisotiriou

    Dispositivo

    1)

    La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della stessa, marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela istituita da detta direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati che essi vantino nei confronti di questa stessa società.

    2)

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di lavoratori che versino in una situazione come quella dei resistenti nel procedimento principale, non costituisce una «tutela equivalente a quella che risulta dalla [medesima] direttiva», ai sensi di detta disposizione, una tutela come quella istituita dall’articolo 29 della legge 1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all’ente di gestione del porto del Pireo, in caso di abbandono di marinai all’estero.


    (1)  GU C 282 del 25.8.2014.


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