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Document 62013TN0319

    Causa T-319/13: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2013 — Elmaghraby e El Gazaerly/Consiglio

    GU C 245 del 24.8.2013, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 245 del 24.8.2013, p. 7–7 (HR)

    24.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 245/12


    Ricorso proposto l’11 giugno 2013 — Elmaghraby e El Gazaerly/Consiglio

    (Causa T-319/13)

    2013/C 245/14

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby (Il Cairo, Egitto) e Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Pannick, QC, M. Lester, barrister, e M. O’Kane, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare, nella parte in cui riguardano i ricorrenti, la decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 82, pag. 54);

    cancellare le asserzioni secondo cui ciascun ricorrente sarebbe responsabile dell’appropriazione indebita di fondi statali e sottoposto ad indagine giudiziaria in Egitto; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per l’assoggettamento dei ricorrenti alle misure del 2013.

    2)

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente errato nel considerare che il criterio per l’iscrizione fosse soddisfatto in relazione ai ricorrenti, in quanto non vi sarebbe alcuna base né giuridica né fattuale per la loro designazione.

    3)

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i suoi obblighi di protezione dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 42/2001 sulla protezione dei dati (1) e della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati (2).

    4)

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha omesso di tutelare i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad un tutela giurisdizionale effettiva.

    5)

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione o proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, ivi incluso il loro diritto alla tutela della loro proprietà, delle loro attività economiche e della loro reputazione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

    (2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


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