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Document 62013TN0062
Case T-62/13: Action brought on 6 February 2013 — GOLAM v OHIM — Glaxo Group (METABIOMAX)
Causa T-62/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)
Causa T-62/13: Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)
GU C 86 del 23.3.2013, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/27 |
Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 — GOLAM/UAMI- Glaxo Group (METABIOMAX)
(Causa T-62/13)
2013/C 86/45
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il greco
Parti
Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Trovas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso avente ad oggetto l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 ottobre 2012, procedimento R 2089/2011-2; |
— |
rigettare l’opposizione della controinteressata e accogliere interamente la propria domanda di cui trattasi; e |
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condannare la controinteressata a versare alla ricorrente le spese del presente procedimento |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «METABIOMAX» per prodotti e servizi delle classi 5, 16 e 30 — Marchio comunitario n. 8885261
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo comunitario «BIOMAX» registrato con il n. 2661858, per prodotti delle classi 5, 30 e 32
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5 del regolamento del Consiglio n. 207/2009.