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Document 62013TB0017

    Causa T-17/13: Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione [«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Contratto riguardante il progetto Pocemon – Rimborso delle somme anticipate – Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito – Lettera di sollecito – Mancanza di interesse ad agire – Irricevibilità»]

    GU C 16 del 19.1.2015, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 16/37


    Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 — ANKO/Commissione

    (Causa T-17/13) (1)

    («Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Contratto riguardante il progetto Pocemon - Rimborso delle somme anticipate - Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito - Lettera di sollecito - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

    (2015/C 016/58)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ANKO (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Cordewener, agenti, assisti da S. Drakakakis, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto alla norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare integralmente la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Pocemon, concluso nell’ambito del Settimo programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto, in terzo luogo, che la Commissione non è legittimata a procedere alla compensazione delle somme da essa dovute alla ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.


    (1)  GU C 79 del 16.3.2013.


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