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Document 62013FA0027
Case F-27/13: Judgment of the Civil Service Tribunal (First Chamber) of 18 June 2015 — CX v Commission (Civil Service — Disciplinary procedure — Respective roles and powers of the Disciplinary Board and the Appointing Authority — Disciplinary penalty — Reduction in grade followed by a decision on promotion — Proportionality of the penalty)
Causa F-27/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione (Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell’AIPN — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado seguita da una promozione — Proporzionalità della sanzione)
Causa F-27/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione (Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell’AIPN — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado seguita da una promozione — Proporzionalità della sanzione)
GU C 245 del 27.7.2015, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 245/47 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 giugno 2015 — CX/Commissione
(Causa F-27/13) (1)
((Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Ruolo e competenze rispettive del consiglio di disciplina e dell’AIPN - Sanzione disciplinare - Retrocessione di grado seguita da una promozione - Proporzionalità della sanzione))
(2015/C 245/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (rappresentante: avv. É. Boigelot)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
Domanda di annullare le decisioni di retrocedere il ricorrente al grado AD 8 in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, punto f) dell’allegato IX dello Statuto nonché domanda di risarcimento danni per i danni morali e materiali asseritamente subiti
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
CX sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea |
(1) GU C 207 del 20.7.2013, pag. 56.