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Document 62013CA0530

    Causa C-530/13: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) – Articolo 6, paragrafo 1 – Discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento – Giustificazione – Idoneità a realizzare lo scopo perseguito – Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

    GU C 16 del 19.1.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 16/8


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres

    (Causa C-530/13) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

    (2015/C 016/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Leopold Schmitzer

    Convenuto: Bundesministerin für Inneres

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prende in considerazione periodi di formazione e di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età ma che, nel contempo, introduce per i soli dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria d’impiego e di ciascuna categoria retributiva.

    2)

    Gli articoli 9 e 16 della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che un dipendente pubblico che sia stato vittima di una discriminazione fondata sull’età, risultante dalla modalità di fissazione della data di riferimento presa in considerazione per il calcolo del suo avanzamento, deve potersi avvalere dell’articolo 2 di tale direttiva al fine di contestare gli effetti discriminatori del prolungamento dei termini di avanzamento, pur avendo ottenuto, a sua richiesta, la revisione di tale data.


    (1)  GU C 15 del 18.1.2014.


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