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Document 62012TN0034
Case T-34/12: Action brought on 25 January 2012 — Herbacin cosmetic v OHIM — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
Causa T-34/12: Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
Causa T-34/12: Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
GU C 80 del 17.3.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/24 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)
(Causa T-34/12)
2012/C 80/41
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Germania) (rappresentante: avv. J. Eberhardt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 novembre 2011, procedimento R 2255/2010-1; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Laboratoire Garnier et Cie.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERBA SHINE» per prodotti della classe 3.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale e comunitario «HERBACIN» per prodotti della classe 3, registrazione internazionale.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché, già al momento della decisione di opposizione di primo grado non sussisteva più alcuna valida richiesta di documenti relativi all’uso da parte della richiedente; violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso del convenuto, non avendo tenuto conto delle considerevoli vendite all’esportazione con il marchio contrapposto «HERBACIN», avrebbe commesso un errore di diritto; nonché violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, dato che le prove dell’uso in relazione ai clienti all’interno della Comunità sarebbero state valutate erroneamente.