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Document 62012TN0034

    Causa T-34/12: Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

    GU C 80 del 17.3.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/24


    Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Herbacin cosmetic/UAMI — Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)

    (Causa T-34/12)

    2012/C 80/41

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Germania) (rappresentante: avv. J. Eberhardt)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratoire Garnier et Cie (Parigi, Francia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 22 novembre 2011, procedimento R 2255/2010-1;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la Laboratoire Garnier et Cie.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HERBA SHINE» per prodotti della classe 3.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale e comunitario «HERBACIN» per prodotti della classe 3, registrazione internazionale.

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché, già al momento della decisione di opposizione di primo grado non sussisteva più alcuna valida richiesta di documenti relativi all’uso da parte della richiedente; violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso del convenuto, non avendo tenuto conto delle considerevoli vendite all’esportazione con il marchio contrapposto «HERBACIN», avrebbe commesso un errore di diritto; nonché violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, dato che le prove dell’uso in relazione ai clienti all’interno della Comunità sarebbero state valutate erroneamente.


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