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Document 62012CN0285
Case C-285/12: Reference for a preliminary ruling from the Conseil d’État (Belgium) lodged on 7 June 2012 — Aboubacar Diakite v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Causa C-285/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 7 giugno 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Causa C-285/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 7 giugno 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
GU C 235 del 4.8.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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4.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 235/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 7 giugno 2012 — Aboubacar Diakite/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Causa C-285/12)
2012/C 235/21
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Aboubacar Diakite
Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), debba essere interpretato nel senso che assicuri una protezione unicamente in una situazione di «conflitto armato interno», quale interpretata dal diritto internazionale umanitario, e in particolare con riferimento all’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (aventi ad oggetto, rispettivamente, il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate di terra, il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione delle persone civili in tempo di guerra).
Nell'ipotesi in cui la nozione di «conflitto armato interno» di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva medesima debba essere interpretata in modo autonomo rispetto all’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, quali siano i criteri da applicare al fine di valutare l’esistenza di un simile «conflitto armato interno».
(1) GU L 304, pag. 12.