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Document 62012CA0571

    Causa C-571/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Articoli 70, paragrafo 1, e 78 — Dichiarazioni in dogana — Visita parziale delle merci — Prelievo di campioni — Codice errato — Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo — Controllo a posteriori — Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci)

    GU C 112 del 14.4.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/10


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Greencarrier Freight Services Latvia/Valsts ieņēmumu dienests

    (Causa C-571/12) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articoli 70, paragrafo 1, e 78 - Dichiarazioni in dogana - Visita parziale delle merci - Prelievo di campioni - Codice errato - Estensione dei risultati a merci identiche comprese in dichiarazioni in dogana precedenti dopo la concessione dello svincolo - Controllo a posteriori - Impossibilità di chiedere una visita supplementare delle merci))

    2014/C 112/11

    Lingua processuale: il lettone

    Giudice del rinvio

    Augstākās tiesas Senāts

    Parti

    Ricorrente: Greencarrier Freight Services Latvia SIA

    Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāts — Interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Applicazione dei risultati di visite parziali delle merci incluse nelle dichiarazioni doganali a merci identiche incluse in altre dichiarazioni — Ammissibilità di una prassi siffatta delle autorità doganali — Verifica a posteriori — Estensione dei risultati delle visite a dichiarazioni che non possono essere più controllate

    Dispositivo

    L’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che, essendo applicabile solamente alle merci oggetto di un’«unica dichiarazione», quando tali merci siano controllate dall’autorità doganale durante il periodo che precede la concessione da parte di quest’ultima dello svincolo di tali merci, tale disposizione non consente a detta autorità, in circostanze come quelle del procedimento principale, di estendere i risultati di una visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana a merci indicate in dichiarazioni in dogana precedenti a cui la medesima autorità abbia già concesso lo svincolo.

    Per contro, l’articolo 78 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che consente all’autorità doganale di estendere i risultati della visita parziale delle merci comprese in una dichiarazione in dogana, effettuata a partire da campioni prelevati da queste ultime, a merci comprese in dichiarazioni in dogana precedenti effettuate dal medesimo dichiarante in dogana, che non sono state, e non possono più essere, oggetto di tale visita essendo già stato concesso lo svincolo, qualora tali merci siano identiche, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 38 del 9.2.2013.


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