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Document 62012CA0351

Causa C-351/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni — Repubblica ceca) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di «comunicazione al pubblico»  — Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale — Effetti diretti delle disposizioni della direttiva — Articoli 56 TFUE e 102 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Libera prestazione dei servizi — Concorrenza — Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore)

GU C 112 del 14.4.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Plzni — Repubblica ceca) — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

(Causa C-351/12) (1)

((Direttiva 2001/29/CE - Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione - Nozione di «comunicazione al pubblico» - Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale - Effetti diretti delle disposizioni della direttiva - Articoli 56 TFUE e 102 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore))

2014/C 112/06

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Plzni

Parti

Ricorrente: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)

Convenuta: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Krajský soud v Plzni — Interpretazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), degli articoli 56, 101 e 102 TFUE, e degli articoli 14 e 16, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) — Eccezioni e limiti ai diritti di riproduzione e di comunicazione — Opere diffuse mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle stanze di pazienti di un istituto termale — Effetto diretto delle disposizioni della direttiva — Normativa nazionale che conferisce al ricorrente un diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel territorio nazionale

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere, da parte di un istituto termale operante come un’impresa commerciale, mediante la distribuzione deliberata di un segnale nelle stanze dei pazienti di tale istituto a mezzo di un apparecchio televisivo o radiofonico. L’articolo 5, paragrafi 2, lettera e), 3, lettera b), e 5, della medesima direttiva non è tale da incidere su detta interpretazione.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale disposizione. Il giudice cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la suddetta regolamentazione quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della medesima disposizione per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima.

3)

L’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 56 TFUE e 102 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione collettiva dei diritti d’autore e, così facendo, impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Tuttavia, l’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012.


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