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Document 62011TN0660
Case T-660/11: Action brought on 30 December 2011 — Polytetra v OHIM — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
Causa T-660/11: Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
Causa T-660/11: Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
GU C 65 del 3.3.2012, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 65/15 |
Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)
(Causa T-660/11)
2012/C 65/29
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: avv. R. Schiffer)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 settembre 2011, procedimento R 2005/2010-1; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «POLYTETRAFLON» per prodotti e servizi delle classi 1, 11, 17 e 40 — domanda di marchio comunitario n. 6131015.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «TEFLON», per, tra l’altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 11, 17 e 40, registrazione comunitaria n. 432120.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, n. 1, lettera b), 15, n. 1, 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore, e che l’uso effettivo del marchio anteriore è stato dimostrato.