EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0660

Causa T-660/11: Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)

GU C 65 del 3.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/15


Ricorso proposto il 30 dicembre 2011 — Polytetra/UAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON)

(Causa T-660/11)

2012/C 65/29

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Polytetra GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: avv. R. Schiffer)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 29 settembre 2011, procedimento R 2005/2010-1; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «POLYTETRAFLON» per prodotti e servizi delle classi 1, 11, 17 e 40 — domanda di marchio comunitario n. 6131015.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «TEFLON», per, tra l’altro, prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 11, 17 e 40, registrazione comunitaria n. 432120.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, n. 1, lettera b), 15, n. 1, 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, nella parte in cui la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che esisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore, e che l’uso effettivo del marchio anteriore è stato dimostrato.


Top