Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0312

Causa T-312/11: Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

GU C 238 del 13.8.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/32


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Süd-Chemie/UAMI — BYK-Cera (CERATIX)

(Causa T-312/11)

2011/C 238/53

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Süd-Chemie AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Baron von der Osten-Sacken e A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BYK-Cera BV (Deventer, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso 8 aprile 2011, procedimento R 1585/2010-4;

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese in quanto convenuto.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: BYK-Cera BV.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «CERATIX» per prodotti della classe 1 — Registrazione n. 6 358 832.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo nazionale «CERATOFIX» per prodotti della classe 1.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione d’opposizione è stata annullata e l’opposizione è stata respinta.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15 e 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in quanto il convenuto:

avrebbe a torto sminuito il valore probatorio dei documenti prodotti dalla ricorrente, adducendo come motivazione sommaria che essi provengono dalla sfera della ricorrente stessa;

non avrebbe considerato operazioni pubblicitarie come «uso effettivo»;

non avrebbe incluso nella valutazione dell’effettività dell’uso tutte le circostanze rilevanti e

non avrebbe valutato nel loro complesso i documenti relativi all’uso prodotti.


Top