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Document 62011TN0303

Causa T-303/11: Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

GU C 238 del 13.8.2011, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/29


Ricorso proposto il 14 giugno 2011 — Leopardi Dittajuti/UAMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

(Causa T-303/11)

2011/C 238/50

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti (Numana, Italia) (rappresentanti: avv.ti D. De Simone, D. Demarinis e G. Orsoni)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Pedro Llopart Vilarós (Sant Sadurni D'Anoia, Spagna)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2011, procedimento R 1437/2010-2, e, di conseguenza, richiedere all'Ufficio di prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza pronunciata; e

condannare il convenuto alle spese di tutti i gradi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CONTE LEOPARDI DITTAJUTI» per prodotti e servizi delle classi 33, 35, 40 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 6428338.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo «Leopardi» per prodotti della classe 33, registrazione spagnola n. 2073540.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per parte dei prodotti e dei servizi controversi.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso in quanto irricevibile.

Motivi dedotti: falsa interpretazione dell'art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, delle regole 49, n. 1, 20, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, applicabili alla procedura di ricorso ai sensi della regola 50, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha erroneamente ritenuto di non concedere una sospensione della procedura e ha prorogato il termine ultimo come richiesto congiuntamente dalle parti; (ii) ha erroneamente preso in considerazione la richiesta congiunta delle parti solo dopo la decadenza del termine di presentazione della motivazione, impedendo così, di fatto, alla parte interessata di presentare la stessa entro la scadenza e causando la scadenza dei termini; e (iii) violazione dei requisiti procedurali da parte della commissione di ricorso, dato che essa non ha preso in considerazione i motivi del ricorso, sebbene le dichiarazioni rilevanti siano state presentate oltre i termini, in violazione altresì del principio generale di economia processuale e di salvaguardia della validità dei documenti contenuti nel fascicolo di causa.


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