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Document 62011TN0280

Causa T-280/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)

GU C 238 del 13.8.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 238/20


Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)

(Causa T-280/11)

2011/C 238/36

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rita Ewald (Frauenwald, Germania) (rappresentante: avv. S. Reinhardt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kin Cosmetics, SA (Sant Feliu de Guixols, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 3 marzo 2011, procedimento R 1383/2010-1;

rigettare l’opposizione B 1359944, presentata all’UAMI il 24 luglio 2008 dalla KIN COSMETICS, SA, alla registrazione del marchio comunitario EM 006 498 621«KEEN»;

in subordine, per il caso in cui il Tribunale non possa decidere autonomamente riguardo al punto precedente: rinviare il procedimento al convenuto per una nuova decisione;

condannare il convenuto e la KIN COSMETICS, SA, nel caso in cui essa dovesse intervenire nel procedimento, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «KEEN» per prodotti e servizi delle classi 3 e 44 — Registrazione n. 6 498 621.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kin Cosmetics, SA.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali «KIN», «KinBooKs», «KINWORKS» e «KINSTYLIUM» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 35 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe tra i marchi opposti alcun rischio di confusione.


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