EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0280
Case T-280/11: Action brought on 31 May 2011 — Ewald v OHIM — Kin Cosmetics (Keen)
Causa T-280/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)
Causa T-280/11: Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)
GU C 238 del 13.8.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/20 |
Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ewald/UAMI — Kin Cosmetics (Keen)
(Causa T-280/11)
2011/C 238/36
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rita Ewald (Frauenwald, Germania) (rappresentante: avv. S. Reinhardt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kin Cosmetics, SA (Sant Feliu de Guixols, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 3 marzo 2011, procedimento R 1383/2010-1; |
— |
rigettare l’opposizione B 1359944, presentata all’UAMI il 24 luglio 2008 dalla KIN COSMETICS, SA, alla registrazione del marchio comunitario EM 006 498 621«KEEN»; |
— |
in subordine, per il caso in cui il Tribunale non possa decidere autonomamente riguardo al punto precedente: rinviare il procedimento al convenuto per una nuova decisione; |
— |
condannare il convenuto e la KIN COSMETICS, SA, nel caso in cui essa dovesse intervenire nel procedimento, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «KEEN» per prodotti e servizi delle classi 3 e 44 — Registrazione n. 6 498 621.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Kin Cosmetics, SA.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali «KIN», «KinBooKs», «KINWORKS» e «KINSTYLIUM» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 35 e 44.
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe tra i marchi opposti alcun rischio di confusione.