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Document 62011TN0038

Causa T-38/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Cathay Pacific Airways/Commissione

GU C 72 del 5.3.2011, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/32


Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Cathay Pacific Airways/Commissione

(Causa T-38/11)

2011/C 72/50

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (rappresentanti: D. Vaughan, QC, R. Kreisberger, Barrister, B. Bär-Bouyssière, lawyer, e M. Rees, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia

Annullare l’art. 2 della decisione della Commissione nella parte riguardante la ricorrente;

annullare l’art. 3 della decisione della Commissione nella parte riguardante la ricorrente;

annullare l’art. 5 della decisione della Commissione nella parte in cui infligge alla Cathay Pacific un’ammenda di EUR 57 120 000 o, in subordine, ridurne l’importo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def. (caso COMP/39258 — Trasporto aereo), nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la ricorrente responsabile della violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 SEE per aver coordinato vari elementi dei prezzi da applicare per i servizi di trasporto aereo in relazione (i) ai sovrapprezzi per il carburante, (ii) ai sovrapprezzi per i dispositivi di sicurezza e (iii) al mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, sulle tratte (i) tra gli aeroporti all’interno del SEE e gli aeroporti al di fuori del SEE e (ii) tra gli aeroporti di paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE ma non Stati membri e paesi terzi. In subordine, la ricorrente chiede l’annullamento o una riduzione sostanziale dell’ammenda inflittale.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:

1)

Il primo motivo riguarda un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione che la Commissione avrebbe commesso laddove ha ritenuto che la ricorrente abbia partecipato a un’infrazione unica e continuata a livello mondiale. La maggior parte dei fatti riportati nella decisione a carico della ricorrente:

non costituisce una violazione in quanto riguarda lo scambio di informazioni pubblicamente disponibili o

si inserisce in una procedura collettiva autorizzata di approvazione normativa o

si è svolta al di fuori del periodo dell’infrazione o esula dall’ambito di competenza della Commissione.

Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che le attività della ricorrente riportate nella decisione siano tali da comprovare che essa abbia aderito a un piano comune nel perseguimento di un obiettivo comune.

2)

Il secondo motivo è relativo a un errore di diritto e a un manifesto errore di valutazione che la Commissione ha commesso laddove ha ritenuto che la ricorrente non fosse tenuta a partecipare alla procedura di domanda collettiva per chiedere l’approvazione dei sovrapprezzi da parte del Civil Aviation Department (CAD) della Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) della Repubblica popolare cinese (RPC). Come chiarito dal CAD di Hong Kong nella sua lettera al presidente della Commissione europea in data 3 settembre 2009, i vettori erano tenuti a concordare i dettagli delle domande collettive, compreso l’importo del sovrapprezzo per il quale veniva chiesta l’approvazione, ed erano vincolati ad addebitare i sovrapprezzi fissati dal CAD.

3)

Il terzo motivo riguarda un errore di diritto che la Commissione ha commesso laddove ha ritenuto che la limitazione della responsabilità per l’obbligo imposto dallo Stato non si applichi alla condotta della ricorrente a Hong Kong (e in India, Sri Lanka, Giappone, Filippine e Singapore), nonché ritenendo, in modo palesemente viziato, che il comportamento della ricorrente costituisca una violazione dell’art. 101 TFUE.

4)

Il quarto motivo attiene ad un manifesto errore di diritto che la Commissione ha commesso nell’accertamento della violazione, in quanto tale azione costituisce un’ingerenza diretta nella gestione interna di Hong Kong, in tal modo:

violando il principio di diritto pubblico internazionale di non ingerenza o di rispetto tra le nazioni e

dando origine a un conflitto diretto di giurisdizioni che viola il principio della certezza del diritto.

5)

Il quinto motivo attiene ad un errore di diritto che la Commissione ha commesso nella valutazione del regime normativo vigente a Hong Kong rispetto al corrispondente sistema normativo vigente a Dubai. Essa avrebbe dovuto escludere la Cathay Pacific e Hong Kong analogamente all’esclusione di Dubai dall’ambito dell’infrazione.

6)

Il sesto motivo è relativo a un errore di diritto che la Commissione ha commesso nel ritenere che le attività della ricorrente a Hong Kong, e nelle altre giurisdizioni regolamentate esterne all’UE, potessero aver avuto per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell’UE/SEE. La Commissione, inoltre, non ha affermato che l’infrazione ha avuto effetti anticoncorrenziali.

7)

Il settimo motivo riguarda il fatto che, in relazione ai voli in arrivo nel SEE da Hong Kong e da altre giurisdizioni di paesi terzi, la Commissione non è competente ad accertare la violazione dell’art. 101 TFUE né a infliggere ammende, in assenza di alcun effetto sulla concorrenza all’interno dell’UE né sul commercio tra Stati membri.

8)

Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce che, anche qualora la presunta violazione riguardante la richiedente non venisse annullata, l’ammenda deve essere comunque annullata o ridotta. Il valore delle vendite preso in considerazione dalla Commissione è manifestamente eccessivo e la Commissione ha omesso di tenere conto del livello individuale di partecipazione della ricorrente. Quest’ultima invita il Tribunale a esercitare la sua competenza giurisdizionale di merito ai sensi dell’art. 261 TFUE infliggendo un’ammenda simbolica ovvero riducendo l’ammenda in misura sostanziale.


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