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Document 62010TN0594

Causa T-594/10 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione

GU C 55 del 19.2.2011, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/33


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-594/10 P)

2011/C 55/59

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanto: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata.

Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.

Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 6 ottobre 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta della sua domanda volta al rimborso al 100 % delle spese mediche legate alla malattia di cui è vittima.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l’illegittimità delle statuizioni inerenti l’oggetto del ricorso e di quelle inerenti la ricevibilità del ricorso.

Il ricorrente fa anche valere l’erronea ed irragionevole interpretazione ed applicazione degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei Funzionari dell’Unione Europea e 94 del Regolamento di Procedura del Tribunale della Funzione Pubblica, un difetto assoluto di motivazione, nonché l’omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente.


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