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Document 62010TN0594
Case T-594/10 P: Appeal brought on 21 December 2010 by Luigi Marcuccio against the judgment of the Civil Service Tribunal delivered on 6 October 2010 in Case F-2/10, Marcuccio v Commission
Causa T-594/10 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione
Causa T-594/10 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione
GU C 55 del 19.2.2011, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/33 |
Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione
(Causa T-594/10 P)
2011/C 55/59
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanto: G. Cipressa, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l’ordinanza impugnata. |
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Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l’ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile. |
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In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado. |
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Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest’ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti. |
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In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 6 ottobre 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta della sua domanda volta al rimborso al 100 % delle spese mediche legate alla malattia di cui è vittima.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l’illegittimità delle statuizioni inerenti l’oggetto del ricorso e di quelle inerenti la ricevibilità del ricorso.
Il ricorrente fa anche valere l’erronea ed irragionevole interpretazione ed applicazione degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei Funzionari dell’Unione Europea e 94 del Regolamento di Procedura del Tribunale della Funzione Pubblica, un difetto assoluto di motivazione, nonché l’omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente.