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Document 62010TN0579

Causa T-579/10: Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro)

GU C 55 del 19.2.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/30


Ricorso proposto il 21 dicembre 2010 — macros consult/UAMI — MIP Metro (makro)

(Causa T-579/10)

2011/C 55/54

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: macros consult GmbH — Unternehmensberatung für Wirtschafts — und Finanztechnologie (Ottobrunn, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2010, procedimento R 339/2009-4, in modo tale che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso sia dichiarato fondato e, di conseguenza, sia accolta la domanda di dichiarazione di nullità;

condannare l'UAMI e la MIP Metro Group alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «makro» per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Titolare del marchio comunitario: la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Oggetto della domanda di dichiarazione di nullità: la domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), diretta contro i prodotti e i servizi registrati nelle classi 9, 35, 36 e 41.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 53, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, poiché la ricorrente utilizzerebbe la denominazione «macros Consult» come nome e ragione sociale/denominazione commerciale già da prima della data di deposito del marchio comunitario controverso e pertanto avrebbe un segno anteriore prioritario conformemente all’art. 5, n. 2, prima frase, della legge tedesca sui marchi (Markengesetz).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


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