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Document 62010TN0519

    Causa T-519/10: Ricorso proposto l’ 8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)

    GU C 13 del 15.1.2011, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 13/32


    Ricorso proposto l’8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)

    (Causa T-519/10)

    ()

    2011/C 13/61

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Giappone) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macias Bonilla, lawyers)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seiko Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Giappone)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 agosto 2010, procedimento R 1553/2009-1;

    respingere interamente l’opposizione alla registrazione del marchio proposta in relazione ai prodotti della classe 25;

    disporre che il convenuto autorizzi la registrazione del marchio richiesto;

    condannare il convenuto alle spese del presente procedimento; e

    condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento, qualora diventi parte interveniente.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SG SEIKOH GIKEN» per prodotti delle classi 3, 7 e 9 — domanda di marchio comunitario n. 908461.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 2390953 del marchio denominativo «SEIKO», per prodotti e servizi delle classi 1-42.

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: la ricorrente considera che la decisione impugnata della prima commissione di ricorso é contraria alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (in prosieguo: il «RMC»), in quanto è fondata su un’errata e fuorviante interpretazione nonché su un’inadeguata attuazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC e relativa giurisprudenza applicabile.


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