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Document 62010CN0593
Case C-593/10 P: Appeal brought on 16 December 2010 by the Council of the European Union against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 30 September 2010 in Case T-85/09: Yassin Abdullah Kadi v European Commission
Causa C-593/10 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 , causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea
Causa C-593/10 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 , causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea
GU C 72 del 5.3.2011, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/9 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea
(Causa C-593/10 P)
2011/C 72/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti)
Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Commissione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Conclusioni del ricorrente
— |
annullare, nella sua totalità, la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-85/09; |
— |
dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento n. 1190/2008 (1), nei limiti in cui esso lo riguarda; |
— |
condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il Consiglio mira a contestare varie valutazioni del Tribunale, e afferma quanto segue:
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il Tribunale è incorso in un errore giuridico ritenendo che il regolamento impugnato non beneficiasse di un'immunità giurisdizionale; |
In subordine, il Consiglio sostiene che:
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il Tribunale ha interpretato ed applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia in maniera erronea, nel ritenere che il controllo da effettuarsi debba essere «completo e rigoroso» nonché nell'esigere la trasmissione delle prove su cui si fonda la decisione alla persona o all’entità designata nonché ai giudici dell’Unione, allo scopo di garantire che i diritti della difesa di tale persona o entità siano rispettati; e che |
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il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo debitamente conto dell'istituzione dell'ufficio del mediatore ad opera della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1904(2009). |
(1) GU L 322, pag. 25.