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Document 62010CN0593

Causa C-593/10 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010 , causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea

GU C 72 del 5.3.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/9


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea

(Causa C-593/10 P)

2011/C 72/16

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, E. Finnegan e R. Szostak, agenti)

Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Commissione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Conclusioni del ricorrente

annullare, nella sua totalità, la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-85/09;

dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento n. 1190/2008 (1), nei limiti in cui esso lo riguarda;

condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il Consiglio mira a contestare varie valutazioni del Tribunale, e afferma quanto segue:

il Tribunale è incorso in un errore giuridico ritenendo che il regolamento impugnato non beneficiasse di un'immunità giurisdizionale;

In subordine, il Consiglio sostiene che:

il Tribunale ha interpretato ed applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia in maniera erronea, nel ritenere che il controllo da effettuarsi debba essere «completo e rigoroso» nonché nell'esigere la trasmissione delle prove su cui si fonda la decisione alla persona o all’entità designata nonché ai giudici dell’Unione, allo scopo di garantire che i diritti della difesa di tale persona o entità siano rispettati; e che

il Tribunale è incorso in un errore di diritto non tenendo debitamente conto dell'istituzione dell'ufficio del mediatore ad opera della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1904(2009).


(1)  GU L 322, pag. 25.


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