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Document 62010CN0474

Causa C-474/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 29 settembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

GU C 13 del 15.1.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito) il 29 settembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

(Causa C-474/10)

()

2011/C 13/27

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal in Northern Ireland

Parti

Ricorrenti: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts, Creagh Concrete Products Ltd

Convenuti: Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini di una corretta interpretazione della direttiva [2001/42] (1), allorché un’autorità di uno Stato membro che elabora un piano, rientrante nell’ambito dell’art. 3 della medesima, sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente in tale Stato, quest’ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell’art. 6, n. 3, un’autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 della citata direttiva.

2)

Se, ai fini di una corretta interpretazione della medesima direttiva, allorché l’autorità che elabora un piano rientrante nell’ambito del suo art. 3 sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest’ultimo l’obbligo di garantire la designazione di un organo consultivo autonomo rispetto a tale autorità.

3)

Se, ai fini di una corretta interpretazione di tale direttiva, la prescrizione di cui all’art. 6, n. 2, della stessa, in base alla quale le autorità di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possa essere recepita mediante disposizioni che prevedono che l’autorità responsabile per l’elaborazione del piano debba autorizzare, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri, o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbano prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi.


(1)  - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).


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