Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0448

    Causa C-448/10 P: Ricorso proposto il 15 settembre 2010 da ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1 o luglio 2010 nella causa T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Commissione europea

    GU C 317 del 20.11.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 317/20


    Ricorso proposto il 15 settembre 2010 da ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA/Commissione europea

    (Causa C-448/10 P)

    ()

    2010/C 317/36

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA (rappresentanti: T. Salonico, G. Barone ed A. Marega, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che la Corte:

    annulli la sentenza impugnata (1) e la decisione (2) in quanto negano il carattere indennitario e compensativo della misura controversa, considerandola invece quale aiuto di Stato illecito e incompatibile; e/o

    annulli la sentenza impugnata nella parte in cui nega che l'ordine di recupero contenuto nella decisione sia in contrasto con il principio del legittimo affidamento e, per l'effetto, annulli la decisione nelle parti in cui ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero dell'aiuto oltre interessi; e

    ordini alla Commissione di pagare i costi del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia erronea e debba pertanto essere annullata per i seguenti motivi:

    1)

    violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, nonché contraddittoria motivazione e manifesto errore per snaturamento degli elementi di prova forniti in relazione all'interpretazione della misura controversa come aiuto di Stato e non come misura compensativa in favore della ricorrente. Il Tribunale ha errato nell'interpretare restrittivamente le norme e la giurisprudenza nazionale richiamata dalla ricorrente in primo grado, le quali dimostrano che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato ma ha mantenuto la ratio indennitaria originariamente prevista dal legislatore italiano nel 1962 e riconosciuta dalla Commissione e dal Tribunale.

    2)

    violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) no 659/1999 (3), nonché contraddittoria e insufficiente motivazione, laddove il Tribunale ha concluso che l'ordine di recupero contenuto nella decisione non è in contrasto con il principio del legittimo affidamento. La sentenza del Tribunale è erronea e carente di adeguata motivazione laddove ha negato che il prolungato silenzio della Commissione rispetto ai chiarimenti presentati dalle autorità italiane alla fine del 1991 sul fatto che la prima proroga della Tariffa Terni mantenesse l'originaria finalità compensativa rappresenta una circostanza tale da fondare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente in relazione al fatto che le proroghe della Tariffa Terni, tra cui la misura controversa, non costituiscono un aiuto di Stato.


    (1)  Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-62/08.

    (2)  Decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all'aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37).

    (3)  Regolamento (CE) no 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1).


    Top