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Document 62010CN0348
Case C-348/10: Reference for a preliminary ruling from the Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republic of Latvia) lodged on 9 July 2010 — SIA Norma-A, SIA Dekom v Ludzas novada dome
Causa C-348/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome
Causa C-348/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome
GU C 246 del 11.9.2010, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 246/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Repubblica di Lettonia) il 9 luglio 2010 — SIA Norma-A e SIA Dekom/Ludzas novada dome
(Causa C-348/10)
()
2010/C 246/54
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments
Parti
Ricorrenti: SIA Norma-A, SIA Dekom
Convenuta: Ludzas novada dome
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 1, n. 3, lett. b), della direttiva 2004/17/CE (1) debba essere interpretato nel senso che costituisce una concessione di servizi pubblici il contratto con cui si attribuisce all’aggiudicatario il diritto a fornire servizi di trasporto pubblico mediante autobus, nel caso in cui una parte del corrispettivo consista nel diritto di gestire i servizi di trasporto pubblico, ma al contempo l’amministrazione aggiudicatrice compensi il prestatore di servizi per le perdite subite a causa della prestazione di tali servizi, e, inoltre, le disposizioni di diritto pubblico che disciplinano la prestazione del servizio nonché le clausole contrattuali limitino il rischio di gestione del servizio. |
2) |
In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, se l’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CEE (2), sia direttamente applicabile in Lettonia a partire dal 21 dicembre 2009. |
3) |
In caso di soluzione in senso affermativo della seconda questione, se l’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE debba essere interpretato nel senso che è applicabile agli appalti pubblici conclusi prima della scadenza del termine per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico interno alla direttiva 2007/66/CE. |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).