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Document 62010CN0254

    Causa C-254/10 P: Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 dal Centre de Coordination Carrefour SNC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010 , causa T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commissione

    GU C 246 del 11.9.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 246/16


    Impugnazione proposta il 21 maggio 2010 dal Centre de Coordination Carrefour SNC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 18 marzo 2010, causa T-94/08, Centre de Coordination Carrefour/Commissione

    (Causa C-254/10 P)

    ()

    2010/C 246/28

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Centre de Coordination Carrefour SNC (rappresentanti: X. Clarebout, C. Docclo e M. Pittie, avocats)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

    conseguentemente, annullare la sentenza impugnata;

    conseguentemente:

    rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente; ovvero

    statuire essa stessa in via definitiva, accogliendo le conclusioni proposte dalla ricorrente in primo grado e annullando la decisione controversa (1);

    condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della propria impugnazione.

    Con il primo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il proprio obbligo di motivazione, in quanto esso avrebbe ritenuto, da un lato, che la ricorrente non avesse interesse ad agire nei confronti della decisione controversa a causa della mancanza di valida autorizzazione alla luce del diritto belga e, dall’altro, che la ricevibilità del suo ricorso non fosse subordinata all’esistenza in capo ad essa di una valida autorizzazione. Siffatta motivazione sarebbe pertanto contraddittoria, poiché il Tribunale non poteva dichiarare contemporaneamente l’insussistenza di interesse ad agire per mancanza di valida autorizzazione e l’irrilevanza di una simile autorizzazione per la valutazione della ricevibilità del ricorso.

    Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti che gli sono stati illustrati, violando il sistema della normativa belga sui centri di coordinamento, interpretando erroneamente il regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo all’istituzione di centri di coordinamento (2), snaturando la sua portata e violando la gerarchia delle fonti dell’ordinamento belga. Il regio decreto in questione sarebbe infatti un decreto delegato il quale, nell’ordinamento belga, ha forza di legge e sarebbe sempre applicabile alla ricorrente, che godrebbe quindi di un’autorizzazione per un periodo di dieci anni.

    Con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione, da parte del Tribunale, dell’autorità di cosa giudicata della sentenza della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, in quanto esso riterrebbe che dall’annullamento, con tale sentenza, della decisione controversa sia conseguito il divieto di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento a decorrere dalla notifica di detta decisione. Orbene, la sentenza della Corte avrebbe annullato la decisione controversa proprio a causa della mancanza di periodi transitori adeguati per i centri di coordinamento la cui domanda di rinnovo dell’autorizzazione era pendente alla data della suddetta notifica o la cui autorizzazione era in scadenza alla data della notifica della decisione controversa o poco dopo tale data.

    Con il quarto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di avere violato la nozione di «interesse ad agire», in quanto esso avrebbe dichiarato che il ricorso proposto dalla ricorrente non era idoneo, con il suo esito, a procurarle un beneficio, non essendo certo che le autorità belghe consentano la conservazione, successivamente al 31 dicembre 2005, dello status di centro di coordinamento della ricorrente in caso di annullamento della decisione controversa. Orbene, da un lato, le autorità belghe non disponevano nel caso di specie di alcun potere discrezionale, dato che l’autorizzazione doveva essere concessa per dieci anni in caso di conformità ai requisiti posti dal regio decreto n. 187. Dall’altro lato, il Tribunale medesimo avrebbe rilevato, nella sentenza impugnata, che le autorità belghe non avevano escluso di concedere alla ricorrente il beneficio del regime in questione in data successiva al 31 dicembre 2005 e avevano deciso di non comminarle sanzioni fino a che non fosse intervenuta una pronuncia definitiva sul suo ricorso.

    Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente sostiene infine che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, affermando che una misura transitoria non può avere efficacia retroattiva. Infatti, non è raro che un periodo transitorio inizi a decorrere da una data anteriore, specialmente in materia fiscale.


    (1)  Decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/283/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio e recante modifica della decisione 2003/757/CE (GU 2008, L 90, pag. 7).

    (2)  Moniteur belge del 13 gennaio 1983, pag. 502.


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