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Document 62009TN0488

    Causa T-488/09: Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/42


    Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)

    (Causa T-488/09)

    2010/C 37/59

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RT Mediasolutions s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 442/2009-4;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REDTUBE» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (domanda n. 6 096 309)

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: un marchio non registrato «Redtube»

    Decisione della divisione di opposizione: l’opposizione si considera non proposta

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti:

    violazione dell’art. 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/96 (1), in combinato disposto con l’art. 63, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (2), poiché alla ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di presentare una memoria di replica;

    violazione dell’art. 80, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione sulla ricevibilità dell’opposizione non sarebbe stata regolarmente revocata;

    violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio del legittimo affidamento, in combinato disposto con l’art. 41, n. 3, dello stesso regolamento, della regola 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (3) e dell’art. 8, n. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (4), poiché la ricorrente avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che si sarebbe posto rimedio al deposito tardivo della tassa di opposizione tramite il pagamento supplementare nei termini stabiliti.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).


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