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Document 62009TN0488
Case T-488/09: Action brought on 4 December 2009 — Jager & Polacek v OHIM- RT Mediasolutions (REDTUBE)
Causa T-488/09: Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)
Causa T-488/09: Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)
GU C 37 del 13.2.2010, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/42 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 — Jager & Polacek/UAMI — RT Mediasolutions (REDTUBE)
(Causa T-488/09)
2010/C 37/59
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RT Mediasolutions s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 442/2009-4; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «REDTUBE» per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (domanda n. 6 096 309)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: un marchio non registrato «Redtube»
Decisione della divisione di opposizione: l’opposizione si considera non proposta
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’art. 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/96 (1), in combinato disposto con l’art. 63, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (2), poiché alla ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di presentare una memoria di replica; |
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violazione dell’art. 80, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione sulla ricevibilità dell’opposizione non sarebbe stata regolarmente revocata; |
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violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio del legittimo affidamento, in combinato disposto con l’art. 41, n. 3, dello stesso regolamento, della regola 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 (3) e dell’art. 8, n. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 (4), poiché la ricorrente avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che si sarebbe posto rimedio al deposito tardivo della tassa di opposizione tramite il pagamento supplementare nei termini stabiliti. |
(1) Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).