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Document 62009TN0454

    Causa T-454/09 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009 , causa F-139/07, van Arum/Parlamento

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/39


    Impugnazione proposta il 9 novembre 2009 da Rinse van Arum avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 10 settembre 2009, causa F-139/07, van Arum/Parlamento

    (Causa T-454/09 P)

    2010/C 37/55

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Rinse van Arum (Winkele, Belgio) (rappresentante: W. van den Muijsenbergh, advocaat)

    Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Dichiarare ammissibili il ricorso e le censure ed i motivi ivi dedotti;

    Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 10 settembre 2009, causa F-139/07;

    Decidere esso stesso la controversia e annullare la decisione relativa al rapporto informativo riguardante il ricorrente, e

    Condannare il Parlamento alle spese del procedimento sostenute dal ricorrente nei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

    violazione degli artt. 1 e 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari e degli artt. 15, n. 2 e 87, n. 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nonché delle disposizioni della guida di valutazione;

    violazione dell’art. 19 delle disposizioni generali di esecuzione e dell’obbligo di motivazione;

    violazione del principio del procedimento del contraddittorio, dell’uguaglianza delle parti e dei diritti della difesa;

    violazione di diritto relativamente alla coerenza fra la valutazione e l’assegnazione dei punti, ai diritti della difesa e al principio di buona amministrazione;

    violazione dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») attraverso: l’utilizzo di documentazione non appartenente al fascicolo del procedimento, una violazione del principio del procedimento del contraddittorio, nonché il rovesciamento dell’onere della prova a carico del ricorrente e una violazione dell’obbligo di motivazione;

    violazione del dovere di sollecitudine in relazione alla circostanza che il valutatore finale ha preso in considerazione in modo inaccurato elementi erronei e violazione dei principi di diritto relativi all’onere della prova;

    errata applicazione del diritto, della giurisprudenza e dei principi di diritto relativamente all’art. 90 dello Statuto, del dovere di sollecitudine, diligenza e buona amministrazione e dei principi di diritto riguardanti le prove;

    violazione del diritto relativamente alle constatazioni inintelligibili del Tribunale della funzione pubblica e erronea qualificazione dei fatti, nonché violazione dell’obbligo di motivazione e delle norme di buona amministrazione;

    scorretta constatazione dei fatti.


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