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Document 62009TN0279
Case T - 279/09: Action brought on 9 July 2009 — Aiello v OHIM — Cantoni ITC (100 % Capri)
Causa T-279/09: Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)
Causa T-279/09: Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)
GU C 220 del 12.9.2009, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/39 |
Ricorso presentato il 9 luglio 2009 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)
(Causa T-279/09)
2009/C 220/83
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Antonino Aiello (Vico Equense, Italia) (rappresentanti: M. Coccia, avvocato, L. Pardo, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Cantoni ITC SpA (Milano, Italia)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Prima Commissione di Ricorso dell’UAMI del 2 aprile 2009, notificata a mezzo telefax in data 14 maggio 2009, resa nel procedimento R 1148/2008-1 tra Antonino Aiello e Cantoni ITC S.p.A. e, in riforma della stessa, respingere l’opposizione B 856 163 alla registrazione del marchio «100 % CAPRI» per i prodotti delle classi 3, 18 e 25 (n. 003563848). |
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Condannare la parte resistente al pagamento di tutte le spese relative al procedimento innanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo contenente l’elemento numerico-verbale «100 % Capri» (domanda di registrazione n. 3 563 848), per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: CANTONI L.T.C. S.p.A.
Marchio o segno fatto valere: Marchio figurativo comunitario (domanda di registrazione n. 2 689 891) e nazionale contenente l’elemento verbale «CAPRI», per prodotti nelle classi 3, 18 e 25.
Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di registrazione per tutti i prodotti in contestazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: La violazione dell’articolo 8, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 50, comma 1, e 20, comma 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (sostituito dal Regolamento n. 207/2009).