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Document 62009TN0163

    Causa T-163/09: Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Martinet/Commissione

    GU C 141 del 20.6.2009, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 141/56


    Ricorso proposto il 16 aprile 2009 — Martinet/Commissione

    (Causa T-163/09)

    2009/C 141/113

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Yvon Martinet (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-L. Fourgoux)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione di rigetto della candidatura dell’avv. Martinet al posto di membro supplente della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche;

    condannare la Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria, comitato di preselezione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a procedere all’esame effettivo e nel merito del fascicolo di candidatura dell’avv. Martinet, quale forma di risarcimento in natura del danno subito per la perdita di un’opportunità;

    in ogni caso, condannare la Commissione europea, Direzione generale Imprese e industria, comitato di preselezione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a sopportare tutte le spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione di respingere la sua candidatura a un posto di supplente presso la commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con la motivazione che la sua candidatura non era stata presa in considerazione poiché non era stata ricevuta dal servizio responsabile del procedimento di selezione, essendo stata inviata al vicepresidente della Commissione, il sig. G. Verheugen, presso un indirizzo diverso dall’esatto indirizzo indicato nell’invito a manifestare interesse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 2008, 41 A, pag. 8.

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, relativamente alla domanda di annullamento, rileva quanto segue:

    la decisione impugnata non soddisferebbe l’obbligo di motivazione, che costituisce una forma sostanziale che dev’essere rispettata;

    la decisione impugnata si baserebbe su un’inesattezza materiale dei fatti, in quanto la candidatura è stata inviata all’indirizzo indicato nell’invito a presentare la candidatura;

    i principi di buona amministrazione e di pari opportunità dei candidati sarebbero stati violati, in quanto la candidatura del ricorrente non è stata esaminata.


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