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Document 62009TN0154

Causa T-154/09: Ricorso presentato il 10 aprile 2009 — MRI/Commissione

GU C 141 del 20.6.2009, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/55


Ricorso presentato il 10 aprile 2009 — MRI/Commissione

(Causa T-154/09)

2009/C 141/111

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Manuli Rubber Indusries SpA (MRI) (Milano, Italia) (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo, avvocato, M. Pappalardo, avvocato, E. Marasà, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

Annullare l’art. 1 della Decisione nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un’infrazione unica e continuata nel mercato dei tubi marini dal 1 aprile 1986 al 1 agosto 1992 e dal 3 settembre 1996 al 2 maggio 2007, in particolare per il periodo 3 settembre 1996-9 maggio 2000.

Annullare l’art. 2 della Decisione laddove, in conseguenza degli errori esposti nel presente ricorso, viene inflitta alla ricorrente un’ammenda di Euro 4 900 000.

Respingere ogni eccezione e difesa contraria.

In via subordinata:

Ridurre, ai sensi dell’art. 229 CE, l’ammenda di Euro 4 900 000 prevista a carico della ricorrente dall’art. 2 della Decisione.

Ed in ogni caso:

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Decisione impugnata nella presente causa è la stessa della causa T-146/09 Parker ITR e Parker Hannifin/Commissione.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere in primo luogo che la sopradetta decisione è viziata con riferimento alla qualificazione dell’infrazione ad essa addebitata come partecipazione ad un unico e complesso accordo di cartello durato dal 1986 al 2007, ed in particolare all’imputazione dell’infrazione nel periodo 1996-2000 e quindi all’inclusione nel periodo oggetto di sanzione del periodo compreso tra settembre 1996 e maggio 1997.

Si afferma a questo riguardo che un’infrazione non può essere né continuata né ripetuta quando i singoli episodi di infrazione sono intramezzati, come nella fattispecie, di un lasso di tempo considerevole e, soprattutto, da eventi positivi incompatibili con la volontà di continuare o ripetere l’infrazione, come sarebbe stata la pubblica ed esplicita interruzione dei rapporti con il cartello da parte della ricorrente, che sarebbe stata riconosciuta anche dalla Commissione.

La ricorrente fa anche valere l’irregolarità della determinazione dell’importo dell’ammenda sotto il profilo in particolare della durata, della gravità e dello sconto per la partecipazione al programma di clemenza.


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