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Document 62009TN0101

    Causa T-101/09: Ricorso proposto il 1 o settembre 2010 — Maftah/Commissione

    GU C 13 del 15.1.2011, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 13/26


    Ricorso proposto il 1o settembre 2010 — Maftah/Commissione

    (Causa T-101/09)

    ()

    2011/C 13/51

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Elmabruk Maftah (Londa, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 (1) nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall’allegato del regolamento citato, e

    Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell’Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all’art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

    Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

     

    Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del ricorrente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 (2), né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

     

    La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

     

    Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l’Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/oche non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l’Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).


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