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Document 62009CN0511

Causa C-511/09 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 da Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009 , causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

GU C 37 del 13.2.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/24


Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 da Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-511/09 P)

2010/C 37/30

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (Dongguan, Cina) (rappresentante: P. Bentley, QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale 23 settembre 2009, causa T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Consiglio dell'Unione europea, nei limiti in cui respinge la prima parte del primo motivo formulato in primo grado dalla ricorrente;

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 1136/2006 (1), laddove impone un dazio antidumping sui meccanismi a leva prodotti dalla ricorrente di importo maggiore rispetto al dazio che sarebbe dovuto se non fosse stato effettuato l'adeguamento contestato del prezzo all'esportazione, e

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento, incluso il procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non attribuisce la corretta efficacia giuridica alla nozione di valore normale, come definita dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2), come modificato. Di conseguenza, nella sentenza impugnata, il Tribunale conclude erroneamente che il valore normale analogo determinato in conformità a tale disposizione corrisponde necessariamente al livello in cui i prodotti di cui trattasi lasciano la catena produttiva in Cina, benché si constati nella stessa sentenza impugnata che le spese di vendita, gli oneri amministrativi e le altre spese generali per le vendite interne e all'esportazione sono sostenuti non dalla società in Cina, bensì da società collegate in un paese retto da un'economia di mercato, vale a dire Hong Kong. Tale conclusione erronea si pone all'origine della violazione dell’art. 2, n. 10, del regolamento (CE) n. 384/96, come modificato, dal momento che il Tribunale ha confermato l'aggiustamento del prezzo all'esportazione effettuato dalle istituzioni consistente in una detrazione delle spese di vendita, degli oneri amministrativi, delle altre spese generali e degli utili delle società collegate di Hong Kong.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 2006, n. 1136, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di meccanismi a leva originari della Repubblica popolare cinese (GU L 205, pag. 1).

(2)  GU L 56, pag. 1.


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