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Document 62009CN0510
Case C-510/09: Action brought on 9 December 2009 — European Commission v French Republic
Causa C-510/09: Ricorso proposto il 9 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese
Causa C-510/09: Ricorso proposto il 9 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese
GU C 37 del 13.2.2010, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/24 |
Ricorso proposto il 9 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-510/09)
2010/C 37/29
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Zavvos, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, avendo omesso di comunicare in fase di progetto il decreto 13 marzo 2006, relativo all'utilizzo di preparazioni estemporanee di prodotti di cui all'art. L.253-1 del codice rurale, nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 22 giugno 1998, 98/34/CE, quale modificata dalla direttiva 20 luglio 1998, 98/48CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8, n. 1, di detta direttiva; |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la Commissione europea contesta alla convenuta di non averle notificato, prima della sua adozione, il decreto ministeriale in questione, relativo all'utilizzo di talune preparazioni estemporanee di prodotti fitofarmaceutici dotati di un interesse agronomico, sebbene tale decreto costituisca senz'altro una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34, e che, in quanto tale, esso avrebbe dovuto esserle notificato in fase di progetto, non rientrando nella deroga prevista dall'art. 10 della stessa direttiva.
Secondo la Commissione, la convenuta ha riconosciuto la sussistenza di tale violazione in quanto, dopo aver ricevuto il parere motivato, le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di decreto che prevedeva l'abrogazione del decreto ministeriale contestato e riproduceva il suo contenuto. Tuttavia, alla data dell'introduzione del presente ricorso, tale progetto di decreto non era ancora stato adottato dalle autorità francesi o, ad ogni modo, la Commissione non era stata ancora informata.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 218).