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Document 62009CN0493
Case C-493/09: Action brought on 1 December 2009 — European Commission v Portuguese Republic
Causa C-493/09: Ricorso proposto il 1 o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
Causa C-493/09: Ricorso proposto il 1 o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
GU C 37 del 13.2.2010, p. 21-22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/21 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-493/09)
2010/C 37/25
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Alfonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’ Accordo SEE, nel tassare i dividendi corrisposti ai fondi di pensione non residenti con un’imposta superiore a quella relativa ai dividendi corrisposti ai fondi di pensione residenti nel territorio portoghese. |
— |
Condannare la Repubblica portoghese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (Codice dell'imposta sulle persone giuridiche), i dividendi corrisposti ai fondi di pensione che si costituiscano e operino ai sensi della normativa portoghese sono del tutto esenti dall’imposta sulle persone giuridiche, laddove i dividendi corrisposti a fondi di pensione non residenti sono assoggettati a detta imposta con un’aliquota che può variare tra il 20 % e il 10 %, in funzione della sussistenza e del disposto di un eventuale accordo bilaterale tra il Portogallo e lo Stato di residenza. Le quote corrispondenti dell’imposta sulle persone giuridiche sono riscosse con ritenuta alla fonte di carattere definitivo.
La differenza di trattamento che la normativa fiscale portoghese opera a scapito dei fondi di pensione non residenti rende meno interessante e attraente per tali fondi investire in società portoghesi. Pertanto, detto regime fiscale costituisce una restrizione vietata dall’art. 63 TFUE e dall’art. 40 dell’Accordo SEE.
L’aspetto discriminatorio dei fondi di pensione non residenti, che possiede conseguenze negative per la concorrenza dei mercati finanziari dell’Unione europea e per l’utile del capitale investito nei fondi di pensione, non può giustificarsi in forza di nessuna delle ragioni esposte dalla Repubblica portoghese.