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Document 62009CN0483

    Causa C-483/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 30 novembre 2009 — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia provincial de Tarragona (Spagna) il 30 novembre 2009 — Procedimento penale a carico di Magatte Gueye

    (Causa C-483/09)

    2010/C 37/20

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Audiencia provincial de Tarragona

    Parti

    Appellante: Magatte Gueye.

    Altre parti nel procedimento: Ministerio Fiscal y Eva Caldes.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il diritto della vittima di essere sentita menzionato all’ottavo «considerando» della decisione quadro (1) debba essere interpretato come un obbligo positivo per le autorità nazionali competenti a perseguire e sanzionare i comportamenti violenti di consentire che la vittima esprima le propri valutazioni, riflessioni ed opinioni in merito agli effetti diretti sulla sua vita che potrebbero derivare dall’irrogazione di pene all’aggressore con cui essa intrattiene una relazione familiare o uno stretto legame affettivo.

    2)

    Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati di riconoscere i diritti e gli interessi giuridicamente protetti della vittima impone di tenere conto del suo parere quando le conseguenze penali del procedimento potrebbero compromettere gravemente e direttamente l’esercizio del suo diritto al libero sviluppo della personalità e della vita privata e familiare.

    3)

    Se l’art. 2 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono non prendere in considerazione la libera volontà della vittima qualora essa si opponga all’imposizione o al mantenimento di una misura di allontanamento, l’aggressore sia un familiare, e non venga constatata una situazione oggettiva di rischio di reiterazione del reato, sia accertato un livello di competenza personale, sociale, culturale ed emotiva tale da escludere la sottomissione all’aggressore, oppure se detta misura debba invece essere adottata in ogni caso, tenuto conto della specifica tipologia dei reati in questione.

    4)

    Se l’art. 8 della decisione quadro 2001/220/GAI, laddove dispone che gli Stati garantiscono un livello adeguato di protezione alle vittime di reati, debba essere interpretato nel senso che esso consente l’imposizione generalizzata e tassativa di provvedimenti di allontanamento o del divieto di comunicazione a titolo di pene accessorie in tutte le fattispecie di reati intrafamiliari, in ragione della specifica tipologia di tali reati, oppure se la menzionata disposizione imponga invece di procedere caso per caso ad una ponderazione che consenta di individuare il livello adeguato di tutela, tenuto conto dei vari interessi in gioco.

    5)

    Se l’art. 10 della decisione quadro 2001/220/GAI debba essere interpretato nel senso che esso consente l’esclusione generalizzata della mediazione nei procedimenti penali relativi a reati intrafamiliari in ragione della specifica tipologia di tali reati, o se invece si debba consentire la mediazione anche in questo tipo di procedimenti, procedendo caso per caso alla ponderazione dei vari interessi in gioco.


    (1)  Decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.


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