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Document 62009CN0477

Causa C-477/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (France) il 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA di Lille

GU C 37 del 13.2.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (France) il 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi, CGEA di Lille

(Causa C-477/09)

2010/C 37/19

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Charles Defossez

Convenuti: Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l’emploi (Fondo per i lavoratori licenziati in caso di chiusura d’impresa), CGEA di Lille

Questioni pregiudiziali

[Se] l’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002 (2), 2002/74/CE, il quale prevede, al n. 1, che, quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza, l’organismo di garanzia competente per il pagamento delle spettanze insolute dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro e, al n. 2, che la portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dall’ordinamento giuridico cui è soggetto l’ente di garanzia competente, debba essere interpretato nel senso che esso designi l’ente di garanzia competente, escludendone ogni altro, ovvero se, tenuto conto della finalità della direttiva, che è quella di consolidare i diritti dei lavoratori che si avvalgano della libertà di circolazione, nonché dell’art. 9, n. 1, della medesima direttiva, ai sensi del quale quest’ultima non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati, il suddetto articolo sia da intendersi nel senso che esso non privi il lavoratore subordinato del diritto di avvalersi, in luogo della garanzia del detto ente, di quella più favorevole dell’ente presso il quale il suo datore di lavoro si sia assicurato e abbia versato i contributi in applicazione del diritto nazionale.


(1)  GU L 283, pag. 23.

(2)  GU L 270, pag. 10.


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