Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0459

    Causa C-459/09 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2009 da Dominio della Vega, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima sezione) 16 settembre 2009 , causa T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.

    GU C 24 del 30.1.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/35


    Impugnazione proposta il 24 novembre 2009 da Dominio della Vega, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima sezione) 16 settembre 2009, causa T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.

    (Causa C-459/09 P)

    2010/C 24/64

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Dominio della Vega, S.L. (rappresentanti: E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell e Martínez, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.

    Conclusioni del ricorrente

    che si annulli in toto la sentenza impugnata, pronunciata il 16 settembre 2009 nella causa T-458/07 e, conseguentemente,

    ci si pronunci definitivamente sulla controversia, concludendo nel senso della mancanza di somiglianza tra i segni in conflitto e, di conseguenza, dell’assenza di rischio di confusione, autorizzando la registrazione del marchio comunitario n. 2 789 576«Dominio de la Vega» nella classe 33, in quanto non ricade nel divieto dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, attualmente regolamento (CE) n. 207/2009;

    se necessario, e in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea affinché statuisca conformemente ai criteri vincolanti formulati dalla Corte di giustizia;

    condannare espressamente l’UAMI e la società interveniente sia alle spese sostenute ai fini del presente grado di giudizio, sia a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Violazione dell’art 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), i) e ii), del precedente regolamento n. 40/94 (1), sostituito dal regolamento n. 207/2009 (2). Il marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione, nel caso di specie, è un marchio comunitario. La sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto non è stata presa in considerazione la natura comunitaria del marchio e, pertanto, si è tenuto conto di un pubblico di riferimento erroneo per valutare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che non è quello tipizzato nel regolamento sul marchio comunitario applicabile nel caso di specie.

    2)

    Errore di diritto nella valutazione e irricevibilità della documentazione apportata, il che ha comportato una valutazione erronea del rischio di confusione per il consumatore spagnolo. Il Tribunale di primo grado ha snaturato i mezzi di prova che attestavano la coesistenza dei marchi in Spagna, ove tale errore di diritto ha comportato una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, divenuto regolamento n. 207/2009.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 78, pag. 1).


    Top