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Document 62009CN0451

Causa C-451/09 P: Impugnazione proposta il 18 novembre 2009 dalla Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 settembre 2009 , causa T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

GU C 24 del 30.1.2010, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 24/31


Impugnazione proposta il 18 novembre 2009 dalla Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 settembre 2009, causa T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-451/09 P)

2010/C 24/57

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (rappresentanti: avv.ti N. Scandamis e M. Perakis)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza di primo grado della Settima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 settembre 2009, causa T-162/07, a causa della sua motivazione insufficiente e ambigua, di un’erronea interpretazione delle nozioni giuridiche menzionate nell’impugnazione e di un’errata valutazione da parte del Tribunale delle prove presentate in primo grado;

dichiarare che poiché lo stato degli atti lo consente (art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia) la Corte può statuire definitivamente sulla controversia;

o in subordine:

rinviare nuovamente la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee per pronunciarsi sul ricorso per risarcimento dell’8 maggio 2007 proposto dalla ricorrente avverso il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea per i danni subiti a causa di azioni ed omissioni illegittime da parte delle istituzioni menzionate, come descritte nel ricorso;

condannare il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione proposta il 16 novembre 2009, la società «Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia» si rivolge contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 settembre 2009, causa T-162/07, sostenendo che il Tribunale ha violato il diritto comunitario a causa di un’insufficiente motivazione della sua sentenza, di un’interpretazione erronea di nozioni giuridiche e di un’errata valutazione delle prove presentate.

In particolare:

1)

Il Tribunale ha affermato che la disciplina del regolamento n. 2454/93 relativa all’esclusività del documento T2M per provare il carattere comunitario dei prodotti della pesca, che sono stati pescati in acque internazionali e che hanno attraversato il territorio di un paese terzo, è necessaria e proporzionata. Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha risposto al complesso delle sue affermazioni e argomenti, in particolare in relazione alla possibilità da parte del legislatore comunitario di prevedere mezzi di prova alternativi, alla luce segnatamente dell’inadeguatezza della misura per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni. Inoltre, il Tribunale non ha motivato sufficientemente la sua conclusione relativa alla necessità e proporzionalità della disciplina comunitaria, mentre ha interpretato erroneamente il carattere del documento doganale T2M come costitutivo del diritto alla libera circolazione.

2)

Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha valutato correttamente le prove da essa prodotte dinanzi al medesimo, affermando di conseguenza che i documenti rilasciati dalle autorità doganali tunisine per la società «Pigasos» non avevano un contenuto equivalente a quello della voce 13 del documento T2M. Tuttavia, dal complesso dei documenti prodotti emerge la sorveglianza continua dei prodotti della pesca da parte delle autorità doganali tunisine, la quale ha ad oggetto anche il documento comunitario T2M. Infatti, in base ai documenti delle autorità tunisine viene certificato che i prodotti della pesca si trovavano in regime di «transito» (transit) nel territorio tunisino, istituto che secondo il diritto nazionale denota la sorveglianza continua di un prodotto da parte delle autorità doganali, la cui certificazione è richiesta anche dal documento T2M alla voce 13.

3)

Ritenendo, inoltre, che la società «Pigasos» non abbia dimostrato la «massima diligenza» nel corso della sua attività imprenditoriale in Tunisia, il Tribunale è incorso, secondo la ricorrente, in errore di diritto nell’interpretare tale nozione, spostando i limiti dell’attenzione e della cura dovuti dall’imprenditore nell’area del sospetto generalizzato dinanzi al comportamento degli organi esecutivi del paese terzo, per il solo motivo che i medesimi non sono vincolati dal diritto comunitario.

Per tutti i motivi di cui sopra la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-162/07 e la pronuncia sulla medesima da parte della Corte delle Comunità europee o, in subordine, il rinvio della stessa al Tribunale ai fini della pronuncia.


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