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Document 62009CN0429
Case C-429/09: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Halle (Germany) lodged on 30 October 2009 — Günter Fuß v Stadt Halle (Saale)
Causa C-429/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichts Halle (Germania) il 30 ottobre 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)
Causa C-429/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichts Halle (Germania) il 30 ottobre 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)
GU C 24 del 30.1.2010, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 24/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Verwaltungsgerichts Halle (Germania) il 30 ottobre 2009 — Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)
(Causa C-429/09)
2010/C 24/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Halle
Parti
Ricorrente: Günter Fuß
Convenuto: Stadt Halle (Saale)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE (1), concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), derivino diritti accessori, qualora il datore di lavoro abbia fissato un orario lavorativo che supera i limiti stabiliti dall’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale diritto derivi dalla mera violazione della direttiva 2003/88/CE, oppure se la normativa comunitaria lo subordini a requisiti ulteriori, quali ad esempio una domanda al datore di lavoro di riduzione dell’orario lavorativo o una sua colpa nella fissazione dell’orario di lavoro. |
3) |
Nell’ipotesi in cui sussista un diritto accessorio, si pone la questione se esso consista in un riposo compensativo o in un’indennità pecuniaria, e quali siano i criteri individuati dalla normativa comunitaria per la determinazione del quantum di tale diritto. |
4) |
Se siano direttamente applicabili i periodi di riferimento di cui all’art. 16, lett. b), e/o all’art. 19, n. 2, della direttiva 2003/88/CE in un caso come quello di specie, in cui la normativa nazionale si limita a stabilire un orario lavorativo che supera quello massimo fissato dall’art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE, senza prevedere alcun compenso. Qualora si ammetta un’applicazione diretta, si pone la questione se, ed eventualmente come, debba procedersi al compenso nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda entro la scadenza del periodo di riferimento. |
5) |
Come debbano risolversi le questioni dalla 1) alla 4) per il periodo di vigenza della direttiva del Consiglio 23 novembre 1999, 93/104/CE (2) (GU L 307, pag. 18). |
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
(2) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).